Un decreto legislativo per favorire il ricambio generazionale in agricoltura
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L’art. 6 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 delega il Governo ad adottare, entro i prossimi 12 mesi, un decreto legislativo per disciplinare forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni, o pensionati, e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.
Il fine della legge è dunque quello di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Il Decreto dovrà stabilire anche la durata di tale affiancamento, ma è comunque previsto un periodo massimo di tre anni alla conclusione dei quali spetteranno, sia al giovane imprenditore agricolo, che all'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, agevolazioni e sgravi fiscali con assegnazione prioritaria.
Il Decreto legislativo definirà poi le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore di un progetto imprenditoriale che faccia da base al rapporto di affiancamento. Dovranno esserci forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola, così come dovrà essere definito il regime dei miglioramenti fondiari.
Per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne, o pensionato, e quello giovane dovranno esserci forme di garanzia, anche attraverso le dovute coperture infortunistiche. In caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento si dovrà stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione. Il decreto legislativo provvederà anche a definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli e le forme di compensazione a suo favore, nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento.
A conclusione dell’affiancamento sarà possibile la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne, o pensionato, e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro o la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo, o, ancora, saranno previste diverse forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo.
Redazione