Solo il 35% delle irroratrici controllate: al lavoro per evitare le sanzioni
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Presso il Mipaaf si è tenuta, lo scorso 17 ottobre, una riunione con le Regioni, a cui sono state invitate le OO.PP. e l’ENAMA, per verificare, in relazione all’approssimarsi della scadenza fissata per il 26 novembre dalla direttiva comunitaria 2009/128/CE, lo stato di attuazione dei controlli funzionali delle macchine irroratrici finora effettuati nelle singole Regioni.
La riunione dello scorso 17 ottobre oggetto ha evidenziato che, fatta eccezione per la provincia autonoma di Trento, tutte le Regioni lamentano difficoltà nell’applicazione della misura. Attualmente la percentuale di macchine sottoposte a controllo, a livello nazionale, non supera il 30-35% del totale; alcune Regioni inoltre presentano situazioni decisamente più pesanti: es. Puglia con 700 macchine controllate su un totale stimato di 30-40.000 e Sicilia con 1.200 irroratrici controllate su 40.000. È evidente quindi che per il 26 novembre 2016 un cospicuo numero di irroratrici non sarà in regola con le previsioni della normativa sull’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Tale inadempienza darà luogo a due tipi di sanzioni: quelle previste dalla normativa sull’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, cioè dall’art. 24 del D.Lgs. 150/2012, che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro; inoltre, dal momento che questo adempimento è un impegno obbligatorio per le aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica (misure 10 e 11 del PSR), il mancato possesso del certificato del controllo funzionale delle macchine irroratrici può determinare riduzioni del premio relativo a tali misure.
Nella riunione tenutasi lo scorso 17 ottobre sono state evidenziate le possibili iniziative per attutire dunque gli effetti sulle aziende agricole conseguenti alla scadenza del 26 novembre 2016:
a) Diverse Regioni si sono dette favorevoli al meccanismo (che andrebbe però specificamente adottato ed istruito dalla singola Regione) secondo cui le Regioni stesse possano prevedere la sospensione delle sanzioni previste dall’articolo 24 del d.lgs. 150/2012 per le aziende che abbiano presentato richiesta di controllo entro la data di scadenza e che per oggettive difficoltà organizzativo/gestionali non abbiano potuto effettuare il controllo entro la medesima data.
b) Nel caso in cui le aziende che, successivamente alla data del 26 novembre 2016, dovessero risultare inadempienti rispetto all’obbligo del controllo funzionale delle irroratrici, le Regioni potranno valutare se la sanzione debba essere comminata o meno, in relazione all’effettivo utilizzo delle stesse. In altre parole la sanzione dovrebbe essere comminata - fatti salvi i casi in cui la Regione adotti la procedura di cui al punto precedente - solo se la macchina è effettivamente utilizzata. Questo sarebbe coerente con il disposto della norma: “potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo”.
c) Nel caso infine delle questioni collegate agli impegni obbligatori delle misure 10 e 11 del PSR, la mancata esecuzione del controllo funzionale potrebbe configurarsi come un’inadempienza alla quale applicare la fattispecie di cui all’articolo 36 del Reg. CE 640/2014, ovvero la sospensione del sostegno per un periodo non superiore a tre mesi (con l’obbligo per il beneficiario di rimediare alla situazione entro tale periodo).
Ovviamente queste tre possibilità debbono essere adottate dalle singole Regioni, che sono le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni, e, per quanto riguarda le questioni relative alle misure 10 ed 11 del PSR, condivise dagli Organismi pagatori regionali.
Redazione