Glifosate: nuove revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio

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A seguito di ulteriori verifiche, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha emesso il decreto dirigenziale 6 settembre 2016 di revoca di altre autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosate” in associazione con l’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1313.

Dopo l'aggiornamento del 16 agosto, è stato ulteriormente aggiornato l'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2) la cui autorizzazione all’immissione in commercio ed il relativo impiego sono stati revocati. 
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, secondo le seguenti modalità: 
a) fino al 22 novembre 2016 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
b) fino al 22 febbraio 2017 per l’impiego da parte degli utilizzatori finali. 
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari riportati nel suddetto allegato sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità all’articolo 1, comma 1, del Decreto direttoriale 9 agosto 2016. Tale decreto ricorda che, a decorrere dal 22 agosto 2016, si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate
- revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
- inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.
 
Redazione