Giustizia tributaria e amministrativa in vacanza, attive solo notifiche e riscossioni
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Dal primo al 31 agosto tutti gli organi della giustizia (amministrativa, ordinaria e tributaria) saranno chiusi per ferie: stop dunque alle scadenze per presentare ricorsi, appelli e memorie. Non si fermeranno le controversie su contratti agrari e lavoro.
Visto il periodo di sospensione feriale dei termini, anche gli operatori agricoli dovranno monitorare le scadenze su ricorsi o appelli, che per tale periodo restano sospese di diritto. Infatti, secondo la vigente versione dell'art. 1 della legge 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinaria, speciale e amministrativa è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio proprio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di questo periodo. La pausa riguarderà soltanto i termini processuali, ad esclusione delle scadenze inerenti notifiche di atti impositivi e sanzionatori e atti di riscossione (per esempio, cartelle di pagamento).
In ambito tributario, nello specifico, la sospensione feriale non inciderà sui termini di notifica degli avvisi di accertamento, compresi gli atti relativi alle operazioni catastali, gli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento, i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali.
Sospesi tutti i termini della disciplina del contenzioso tributario, come le scadenze per la presentazione dei ricorsi, degli appelli e delle eventuali memorie. Per l'eventuale deposito di documenti, memorie illustrative e brevi repliche, il computo dei termini va a ritroso. Ovvero, trattandosi di termini liberi (5, ,10 o 20 giorni) rispetto alla data dell'udienza, non devono essere computati il giorno iniziale e quello finale.
Andrà in ferie anche l'ambito della disciplina di reclamo/mediazione: strumento deflattivo del contenzioso su controversie con valore non superiore a 20.000 euro. Per le controversie sorte in ambito di contratti obbligatori agrari e per le liti in materia di lavoro non scatta invece la tregua estiva in quanto procedimenti amministrativi e non giurisdizionali: nessuna cumulabilità dei termini.
Redazione