Articolo -18- !!? I cambiamenti che da anno nuovo interesseranno tutti i settori
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Stop al reintegro nei licenziamenti economici e in una buona parte di quelli disciplinari. Per i neo assunti, dal 2015, scatterà il contratto a tutele crescenti: le nuove norme si estenderanno anche ai licenziamenti collettivi. Ecco in breve quanto previsto dal Dlgs con la nuova normativa sul contratto a tutele crescenti, varato da poco dal Governo.
Nel testo che cambia l'articolo 18 le tutele crescenti per i licenziamenti economici illegittimi partiranno da due mensilità per anno di servizio, con un tetto di 24 mensilità. È prevista inoltre l'introduzione di un indennizzo minimo di quattro mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili dato che i contratti a tutele crescenti godranno dei benefici fiscali e contributivi, contenuti nella legge di stabilità. E' confermata la conciliazione veloce che prevede che il datore di lavoro possa offrire una mensilità per anno di anzianità fino a un massimo di 18 mensilità, con un minimo di due. Per la Legge Fornero la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato e non sarà più prevista la clausola dell'opting out, che avrebbe invece consentito al datore di lavoro di poter convertire la tutela reale in un indennizzo monetario. La tutela reale oggi scatta in due casi precisi: se il fatto non sussiste o se è punito con una sanzione conservativa nei ccnl. Quindi la differenza con la nuova normativa è il venire meno del riferimento ai ccnl e la delimitazione al solo fatto materiale. Una prima lettura del Dlgs sull'Aspi ci mostra il nuovo ammortizzatore universale per chi perde il lavoro, che dovrebbe entrare in funzione verso giugno prossimo e sarebbe accessibile con sole tredici settimane di contributi. Il sussidio dovrebbe poi crescere con la durata del contratto, fino a 24 mesi, ovvero sei in più rispetto ai diciotto previsti a regime dall'Aspi Fornero. Non trapelano però indicazioni sull'ammontare, che non dovrebbe comunque superare il tetto dei 1090 euro mensili. L'estensione della platea dovrebbe comprendere la transizione fino a esaurimento dei Cocopro. e i contratti in somministrazione, oltre ai nuovi contratti a tutele crescenti, a prescindere dal settore di appartenenza. Restano l'idea di base di legare la durata del sussidio alla contribuzione pregressa, con scalettatura ancora da definire, e l'assegno di disoccupazione, che scatta dopo l'esaurimento della nuova Aspi. Ad esso si accederebbe con un Isee basso e alla condizione della partecipazione del beneficiario a programmi di reinserimento lavorativo. Con la nuova Aspi non cambierà lo schema della contribuzione dovuta da datori e dipendenti (con un carico per due terzi sui primi e un terzo sui secondi): l'1,30% dovuto per la disoccupazione e l'1,4% per l'Aspi sui contratti a termine.
Redazione Floraviva