Per le attività totalmente «agrarie» niente acconto Irap

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Venerdì 30 novembre sarà l'ultima data per il versamento del secondo, o unico, acconto Irpef/Ires e Irap. Sono interessati tutti i contribuenti che sono a debito di imposta per un importo superiore a 51,65 €.

Anche per gli agricoltori sono rimasti pochi giorni per il versamento del secondo (o unico) acconto Irpef/Ires e Irap. L’acconto di novembre è pari al 60% dell’imposta a debito per l’anno precedente, a meno che, essendo l’importo inferiore a 257,72 €, non sia stato versato l’acconto a giugno nella misura del 40%, per cui è dovuto interamente in questa occasione.
Non hanno acconti da versare, ai fini Irpef, le persone fisiche compresi i soci delle società semplici, iscritti negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, essendo esenti per gli anni 2017/2018 e 2019. Non si genereranno eventuali errori nella determinazione dell’acconto Irpef visto che l’esenzione è già stata applicata anche per i redditi dello scorso anno e quindi, procedendo con il metodo storico, l’imposta presa a base per il calcolo dell’acconto è corretta.
Lo scorso anno molti titolari dei redditi dei terreni hanno versato l’acconto inutilmente se determinato su base storica, infatti per l’anno 2016 i redditi dei terreni comparivano nella dichiarazione dei redditi. Invece se gli stessi terreni sono posseduti da una persona fisica (anche se coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, socio di snc o sas), i medesimi redditi dei terreni devono comunque essere assoggettati a Irpef. Nella stessa situazione si trovano i soci delle società agricole a responsabilità limitata che hanno optato oltre che per il reddito agrario anche per la trasparenza fiscale (articolo 116 del Tuir). Essi dichiarano la quota loro spettante di redditi dominicale ed agrario dei terreni.
Gli imprenditori agricoli anche individuali o costituiti in società semplice possono invece essere tenuti al versamento dell’acconto ai fini Irap qualora svolgano attività agricole non rientranti in tutto o in parte nel reddito agrario.
Si tratta di sei tipologie di reddito e cioè:
• agriturismo;
• allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai propri terreni;
• cessione di prodotti trasformati o manipolati ancorché ottenuti prevalentemente sul fondo o nell'allevamento, non compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2015;
• prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente risorse ed attrezzature utilizzate prevalentemente nella propria azienda agricola;
• coltivazione di vegetali su strutture a più piani per quelle svolte oltre il secondo piano;
• produzione di energia elettrica.
Queste attività hanno natura agricola, ma non essendo interamente comprese nel reddito agrario, scontano l’Irap nella misura del 3,9% e quindi richiedono il versamento dell’acconto entro il prossimo 30 novembre.
L’esenzione da Irap delle sole attività agricole rientranti nel reddito agrario si applica a tutti i soggetti operanti in agricoltura indipendentemente dalla natura giuridica. Qualora l’attività agricola rientri nel reddito agrario è esclusa da Irap, pur essendo obbligatoria la presentazione della dichiarazione per le società diverse dalle società semplici, in quanto la base imponibile Irap è rilevante per la determinazione del diritto dovuto alla Camera di commercio.

Redazione