L'energia fotovoltaica o calorica fuori dal reddito agrario

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Con decorrenza 2014, l'articolo 7, comma 3 del Dl 91 del 24 giugno 2014 ha abrogato il comma 1 dell'articolo 31 del Tuir, pertanto non è più applicabile la regola secondo cui, in caso di fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni coltivabili a prodotto annuale, non coltivato per cause indipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale deIl'annata agraria non coltivata è ridotto del 70%. Di conseguenza, nella colonna 7 ("casi particolari") scompaiono il codice 1 e il codice 5 da compilare in questo caso, anche se la norma è entrata in vigore in corso d'anno.

Si ricorda che dal periodo di imposta 2014 il reddito derivante dalla produzione e cessione della energia elettrica da fonte agroforestale e fotovoltaica non rientra più nel reddito agrario. Infatti l'articolo 1, comma 423 della legge 266/2005 che considerava tale attività produttiva di reddito agrario in quanto "connessa all'attività agricola principale (articolo 2135 del Codice civile) è stato modificato. Il Dl 66/2014 ha, infatti, mutato questa disciplina, prevedendo una soglia al di sopra della quale i ricavi sono tassati ai fini Irpef e Irap.

Energia elettrica o calorica
Il nuovo testo di legge prevede infatti che per l'anno 2014, le attività di produzione e vendita di energia elettrica o calorica si considerano escluse da imposta entro il limite di 260.000 kWh per gli impianti fotovoltaici e entro il limite di 2.400.000 kWh per impianti a biogas/biomasse. La parte eccedente questi limiti (oltre soglia, appunto) concorre a formare base imponibile per il 25% dell'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini Iva per la produzione di energia al netto della quota incentivo (tariffa incentivante) e va indicata nel quadro RD o, in caso di opzione per la deterrninazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadri RF o RG, secondo le relative istruzioni.
Non sempre l'Irpef è dovuta sui terreni; nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.
Pertanto, occorre verificare se il terreno sia esente o no dall'Imu; qualora il terreno sia esente dall'Imu si deve barrare la casella 9 ("Imu non dovuta"). Si ricorda, infine, che, secondo le indicazioni contenute nel decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e il Dl 4 del 24 gennaio 2015 sono esenti dall'Imu, per il 2014, i terreni rientranti nelle
seguenti fattispecie:

  • I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva  indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
  • I i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
  • I i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

Redazione Floraviva