Biogas agricolo per autoconsumo: incentivi fino a 300 kW

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Il bando ufficiale, come contenuto nella legge di bilancio 2019, sarà pubblicato entro il 31 marzo 2019. In sostanza si riattiva il sostegno agli impianti di biogas. L’incentivi interessano gli impianti realizzati dall’IAP che decidono anche in forma consortile di riutilizzare sottoprodotti provenienti dalle attività di gestione del verde e da allevamento.

Il regolamento prevede che con il decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per le annualità 2019 e seguenti, si possano realizzare impianti a biogas che beneficeranno dell’accesso agli incentivi, secondo le modalità e le tariffe previste dal MISE con D.M. 23 giugno 2018, a condizione che: gli impianti abbiano una potenza elettrica non superiore a 300 kW; facciano parte di un’impresa agricola di allevamento; siano realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile; almeno l’80% dell’alimentazione della centrale sia garantita da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture secondo raccolto; che l’energia termica prodotta sia destinata all’autoconsumo nei processi aziendali.
Modalità di accesso ai benefici. Il comma 955 della Legge di Bilancio indica che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti obbligati all’iscrizione nei registri ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro.
Il monitoraggio è affidato al GSE che dovrà monitorare e rendere pubblico attraverso una graduatoria delle domande iscritte a registro sul proprio sito internet. Le graduatorie delle domande iscritte a registro tengono conto dei seguenti criteri di priorità, e comunque fino a completamento del quantitativo di potenza a bando: impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella prevista per impianti alimentati a biogas con potenza inferiore a 300 kW; anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. È attesa la pubblicazione del bando entro il 31 marzo 2019, secondo quanto precisato al comma 955 della Legge di Bilancio.
Sempre il D.M. 23 giugno 2016 prevede, all’art. 4, che a seguito iscrizione nei registri e secondo i limiti di potenza imposti, si possa accedere all’incentivazione anche con: gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’art. 17 del D.M. 23/06/2016; gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. Secondo la legge di Bilancio con la pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dei meccanismi di incentivazione previsti dall’art. 24 del D. Lgs. n. 28/2011, cesseranno di applicarsi le disposizioni introdotte dal comma 954 e seguenti. Pertanto, come stabilito dal comma 958 alla data di pubblicazione del citato decreto gli incentivi potranno essere applicati: agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto; agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile; agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi dei commi da 954 a 956 prima della data di pubblicazione del citato decreto.
Fonte dati: Consuelza Agricola

Redazione