Arriva la sospensione dei contributi previdenziali per il Florovivaismo

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L’INPS fornisce le prime indicazioni operative. Quindi definitivamente introdotta la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27/2020) al 15 luglio 2020 compreso. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020.

Nel messaggio dell’ente vengono illustrate le modalità della compilazione del flusso Uniemens e le istruzioni per la sospensione dei contributi trimestrali inerenti al periodo retribuito del quarto trimestre in scadenza il 16 giugno 2020 che riguardano le Aziende del settore florovivaistico con impiegati: “per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, e ss.mm.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento, il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”. Si rammenta che l’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.” Mentre per le Aziende settore florovivaistico con operai gestione DMAG: Nel periodo di riferimento della sospensione ricadono i termini legali di scadenza del versamento della contribuzione corrente relativa ai periodi retributivi del quarto trimestre 2019 (scadenza ordinaria corrente 16 giugno 2020). I contribuenti che intendono avvalersi della sospensione in esame devono trasmettere la relativa istanza, disponibile nella sezione “DOMANDE TELEMATICHE/SOSPENSIONI” del Cassetto previdenziale. Alle posizioni contributive dei soggetti che si avvalgono della predetta sospensione sarà attribuito il codice autorizzazione “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
I contributi trimestrali alla data odierna che verranno sospesi, dovranno essere versati entro il 31 luglio 2020. Per le aziende agricole e florovivaistiche che avessero sospeso i contributi trimestrali inerenti al 3 trimestre 2019 con scadenza 16.03.2020, si precisa che nella sezione domande Telematiche del Cassetto previdenziale è disponibile anche l’istanza per comunicare tale sospensione.

Redazione