Agriturismi esclusi da obbligo rilevatori gas: sanzioni dal 2 novembre per locazioni senza CIN
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Gli agriturismi sono esclusi dall'obbligo di dotarsi di rilevatori di gas, previsto per le locazioni turistiche. Dal 2 novembre scatteranno le sanzioni per chi non ha ottenuto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), con 60 giorni di tempo per adeguarsi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 7 dell’art. 13-ter del DL 145/2023 prevede l’obbligo di installare dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio esclusivamente per le locazioni turistiche, regolate dal codice civile e dal codice del turismo. Gli agriturismi, invece, restano soggetti alle normative in materia di prevenzione incendi e sono esclusi da tali requisiti. Con la pubblicazione dell’avviso ufficiale del 3 settembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale, sono partiti i 60 giorni per adeguarsi alla nuova normativa che prevede l’attivazione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR).
A partire dal 2 novembre 2024, verranno applicate sanzioni per gli agriturismi con pernottamento che non abbiano richiesto e esposto il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Il CIN è un codice univoco che identifica ogni struttura ricettiva turistica e ogni immobile destinato a locazioni brevi o per finalità turistiche. Il suo utilizzo è obbligatorio per la promozione e la pubblicità delle offerte di ospitalità. Ogni struttura deve esporre visibilmente il CIN e inserirlo in tutti gli annunci, sia online che offline. Per ottenere il CIN, i titolari o i gestori devono accedere al portale telematico del Ministero del Turismo e completare la procedura di registrazione per ricevere il codice. La gestione del processo è affidata alla BDSR già operativa dal 28 agosto 2024.
Redazione