Mipaaf: art 62 sui pagamenti agricoli ok. Cia vuole chiarezza
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in Brevi
L’ufficio legislativo del Mipaaf si oppone con decisione all’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, che aveva sostenuto che il decreto legislativo 192/2012 avrebbe comportato l’abrogazione delle norme sui tempi di pagamento dei prodotti agricoli contenute nell’art. 62 della legge cresci Italia. Ma ciò non basta a Cia, che chiede chiarezza ai ministri Catania e Passera.
Il capo dell’ufficio legislativo del Mipaaf (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), Salvatore Mezzacapo, ha dichiarato ieri che la normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all’art. 62 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, resta pienamente efficace.
Niente cambiamenti quindi nei tempi di pagamento dei prodotti agricoli deperibili e non deperibili, come aveva fatto credere un parere dato qualche giorno fa dall’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico in risposta a un quesito di Confindustria, in cui si sosteneva che – come riportato ieri dal Sole 24 Ore – le norme di derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/Ue Late payment) recepite nel decreto legislativo 192/2012 avrebbero avuto l’effetto di abrogare tacitamente la normativa speciale dell’art. 62 e in particolare la distinzione fra prodotti deperibili e non deperibili e le sanzioni a sostegno della norma. Un parere in seguito al quale Confagricoltura aveva chiesto lo scorso 29 marzo che si facesse chiarezza e si arrivasse a una armonizzazione delle due norme.
Ben cinque le motivazioni giuridiche addotte dall’ufficio legislativo del Mipaaf per affermare che l’articolo 62 non è stato “inciso” dal Dlgs 192. Ecco le tre principali in sintesi:
il Dlgs 192 riguarda i pagamenti delle transazioni commerciali in generale mentre l’art. 62 solo la specifica categoria delle cessioni di prodotti agricoli e il principio secondo cui la legge successiva prevale su quella precedente non vale quando la legge più recente è generale mentre l’anteriore è speciale;
non esiste un contrasto tra l’art. 62 e il diritto comunitario, visto che la direttiva recepita tramite il Dlgs 192 al comma 3 dell’art. 12 afferma che gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare norme più favorevoli al creditore ed è proprio questo il caso dell’art. 62;
“l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua Adunanza del 6 febbraio 2013, ha deliberato di approvare il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari", previsto all'articolo 7 del D.M. 199/2012, attuativo dell'articolo 62 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 58 del 9 marzo 2013. Tale Regolamento si riferisce palesemente all'articolo 62, senza alcun riferimento ad altre norme, ivi compreso il D.Lgs. n. 192/2012. Ciò depone nel senso che anche la citata Autorità considera pienamente vigente l'art. 62 unitariamente considerato”.
La risposta del Mipaaf non è bastata però a tranquillizzare la Confederazione italiana agricoltori, che ieri con un comunicato ha chiesto ai ministri dello sviluppo Corrado Passera e delle politiche agricole Mario Catania di “mettere al più presto fine ad una situazione confusa su un provvedimento […] indispensabile per garantire la trasparenza dei rapporti all’interno della filiera e rafforzare il potere contrattuale del mondo agricolo”.
L.S.