Aggiornamento normativa Xylella: cosa cambia per i vivaisti toscani?

Il 16 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della commissione del 14 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa".


La modifica garantisce un approccio più efficace e impedisce l'ulteriore introduzione e diffusione del batterio nel territorio dell'Unione europea. La Toscana, come il resto del territorio italiano con l'eccezione di alcune zone delimitate della Puglia, è riconosciuta con DM 18/02/2016 area indenne da X. Fastidiosa. E proprio per preservare le zone indenni dalla introduzione e diffusione del batterio la Decisione sancisce che:

1- le specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea, risultate periodicamente infette dall'organismo specificato, per poter essere spostate all'interno dell'UE devono essere state soggette ad almeno una ispezione annuale comprendente campionamento per analisi volte a confermare l'assenza dell'organismo specificato;
2- gli operatori professionali che forniscono/ricevono specie di Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata, devono dotarsi di un registro delle partite fornite/ricevute e lo conservano per tre anni;
3- al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante appartenenti alle specie Olea europaea, Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Lavandula dentata e Coffea la rispettiva disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018

I vivaisti toscani iscritti al RUP al momento della presentazione ad ARTEA della dichiarazione annuale della lista delle piante coltivate ai sensi del DM 214/2005 e ss.mm. dovranno dichiarare in una apposita scheda, già presente nella modulistica la eventuale coltivazione delle specie suddette e indicarne la consistenza prevista (numero di piante) per l'anno in corso. Sulla base delle dichiarazioni saranno effettuate le verifiche e le ispezioni ufficiali necessarie ad autorizzare lo spostamento all'interno dell'Unione europea delle piante appartenenti alle suddette specie, ovviamente munite di passaporto delle piante.

Redazione