Agrofarmaci: come utilizzare i vecchi prodotti Dpd

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Con il primo giugno 2017 è definitivamente entrato in vigore il sistema Clp: anche per le aziende agricole cambiano le modalità di gestione dei prodotti utilizzati per la difesa delle colture. I prodotti con la vecchia etichetta Dpd non sono possono più essere commercializzati, ma ancora utilizzati: di seguito le tre regole del Ministero della Salute.

È definitivamente cambiata la classificazione degli agrofarmaci e le vecchie etichette in Dpd sono andate definitivamente in pensione (non si troveranno più sul mercato prodotti etichettati con la vecchia classificazione). 
Infatti dal primo giugno 2017 tutti i rivenditori non possono più commercializzare prodotti etichettati con la vecchia classificazione Dpd ma devono immettere sul mercato solo ed esclusivamente prodotti con la nuova classificazione Clp (quella con i pittogrammi a forma di rombo su sfondo bianco). 
Ma per gli agricoltori c’è una buona notizia: grazie alla circolare dell’8 maggio il Ministero della Salute ha fatto chiarezza sul fatto che gli agricoltori possono comunque utilizzare i prodotti che hanno in azienda, con etichette in formato Dpd, semplicemente adottando tre regole per potere svolgere la propria attività senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa e utilizzare i prodotti con la vecchia classificazione Dpd eventualmente ancora presenti in azienda. 
Regola 1: Non acquistare più prodotti con la vecchia classificazione Dpd.
Regola 2: Controlla il tuo armadietto degli agrofarmaci e trova i documenti di acquisto.
Regola 3: Trova le etichette e le schede di sicurezza in formato Clp di questi prodotti ed utilizzali in base alle indicazioni riportate nelle etichette e nelle schede di sicurezza aggiornate. 
Va individuata esattamente l’etichetta in formato Clp e la scheda di sicurezza in formato Clp di ogni prodotto Dpd, presente in armadietto. Questa ricerca va fatta in base al numero di registrazione. Ma attenzione: se non esiste nessuna documentazione in Clp di uno specifico prodotto fitosanitario (perché l’azienda produttrice non lo ha redatto) il prodotto fitosanitario non può più essere usato e deve essere smaltito come rifiuto pericoloso nel rispetto della normativa vigente in funzione del singolo prodotto (e con i relativi costi a carico dell’azienda agricola). Solo operando in questo modo le azienda agricole saranno sicure di essere completamente in regola con la normativa e di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali. 
 
Redazione